ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO WE CARE ODV
STATUTO
approvato dall’assemblea ordinaria del 7 marzo 2025)
ART. 1 – Denominazione e sede
- È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato, WeCare ODV che assume la forma giuridica di associazione
- In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione Associazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l’Ente, di seguito detto “associazione”, ha l’obbligo di inserire l’acronimo “ODV” o la locuzione “Associazione di Volontariato” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico
- L’associazione ha sede legale nel Comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dall’organo di amministrazione, che in questa associazione prende il nome di Consiglio Direttivo, e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti
ART. 2 – Finalità e Attività
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1. L’associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D.Lgs 117/2017: 1.1 interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; 1.2 interventi e prestazioni sanitarie; 1.3 prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; 1.4 educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 1.5 ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 2. Nel rispetto dell’oggetto sociale, a titolo esemplificativo e non esaustivo l’associazione potrà: 2.1 promuovere iniziative volte alla ottimizzazione dei servizi e cura offerti al paziente oncologico all’interno del reparto di oncologia dell’Ospedale Galliera; 2.2 promuovere, sostenere e realizzare le attività di ricerca scientifica finalizzate alla cura delle malattie oncologiche; 2.3 diffondere la conoscenza sulle attività di ricerca scientifica condotte e sui risultati conseguiti in ambito oncologico; 2.4 promuovere la cultura della qualità della vita in tutte le fasi della malattia valorizzando la dignità della persona malata e dei suoi familiari; 2.5 promuovere la raccolta di fondi per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi mezzo, anche in concomitanza di celebrazioni ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; 2.6 svolgere attività di ricerca anche in collaborazione con le Università e/o altri enti; 2.7 sovvenzionare, costituire o partecipare alla costituzione di qualsiasi associazione, istituzione o fondazione avente scopi analoghi; 2.8 pubblicare testi, documenti, periodici o giornali di divulgazione scientifica attraverso canali di comunicazione con il proposito di diffondere e approfondire le attività di ricerca e le tematiche sociali inerenti; 2.9 sviluppare collaborazioni con istituzioni pubbliche sanitarie ed industrie farmaceutiche, secondo le competenze e le responsabilità di ciascuno, per tradurre i risultati della ricerca finanziata in trattamenti e farmaci fruibili dai pazienti, nonostante la rarità delle malattie. 2.10 organizzare eventi e manifestazioni sportive non competitive, anche in collaborazione con altri enti od associazioni, per la promozione della salute e degli stili di vita sana, anche con la finalità di raccolta fondi 2.11 partecipare a bandi individualmente od in collaborazione con altri enti od associazioni, sia in qualità di soggetto capofila che in regime di partneriato
23. Le attività dell’associazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. 4. Per il perseguimento dei propri scopi, l’associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, ed in particolare aderire a una o più reti associative, secondo i criteri previsti dal RUNTS.
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ART. 3 – Attività diverse
| L’associazione può esercitare, ai sensi dell’art.6 del D.Lgs.117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs.117/2017 e dalla normativa vigente |
ART. 4 – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI
- L’associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto ai sensi dell’art.8 del D.Lgs.117/2017.
- Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell’associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione
- L’associazione è a carattere aperto e non dispone di limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
- Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo che delibera in merito alla prima seduta utile.
- È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs.117/2017.
- L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea che delibera in occasione della successiva convocazione.
ART. 6 – Diritti e obblighi degli associati
- Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri
- Gli associati dell’associazione hanno il diritto di:
– partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
– godere del pieno elettorato attivo e passivo;
– essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
– essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
– recedere dall’appartenenza all’associazione
– esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all’Organo di amministrazione. - Gli associati dell’associazione hanno il dovere di:
– rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
– rispettare le delibere degli organi sociali;
– partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
– versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito; non arrecare danni morali o materiali all’associazione.
ART. 7 – Volontari associati e assicurazione obbligatoria
- L’ associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti
- Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 11 7/ 2017. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
- Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’ attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall’associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/ 2017.
- La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto ai lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività
- L’ associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/17.
- L’ organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
ART. 8 – Organi sociali
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1. Sono organi dell’associazione:
– Assemblea degli associati
– Consiglio Direttivo
– Presidente
– Organo di controllo (eventuale: nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del D.Lgs. 117/2017)
– Organo di revisione (eventuale: nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del D.Lgs. 117/2017)
2.Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell’Organo di controllo e dell’Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all’art.2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione ovvero per acquisto di beni o servizi di modesta in nome e per conto dell’Associazione.
Per assicurare la tracciabilità dei flussi tutti i rimborsi devono essere effettuati tramite bonifico.
E’ facoltà del Presidente e/o del Tesoriere prevedere anticipi “fondo cassa” ai Consiglieri/Soci incaricati di svolgere attività per conto dell’Associazione copertura di costi vivi quali ad es. spese di spedizione, acquisto di materiale di cancelleria/confezionamento, ecc. che dovranno essere successivamente documentati attraverso la produzione di comprovanti fiscali quali scontrini o fatture di acquisto.
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
ART. 9 – Assemblea
- L’Assemblea è composta dagli associati ed è l’organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un presidente dell’Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
- Deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Presidente per l’approvazione del bilancio e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
- È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione, che non potrà aver luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, tramite la pubblicazione sul sito dell’associazione www.associazionewecare.org.
3bis Può svolgersi in video conferenza, con eventuale registrazione, secondo modalità definite previamente dal Consiglio che garantiscano l’adeguata pubblicità delle sedute ed il rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità, ai fini dell’identificazione certa dei partecipanti.
- L’Assemblea è inoltre convocata su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
- I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell’ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
- Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
- Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati se l’associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento o di 5 associati se l’associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
- Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante ed è conservato presso la sede dell’associazione.
- l’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l’eventuale trasformazione, fusione, scissione dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
- L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
- L’Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- Esclusivamente nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i soci amministratori non hanno diritto al voto, pur mantenendo il diritto di ricevere deleghe, formulate in modo espresso e con indicazione di merito sulla decisione da rappresentare in assemblea;
- L’Assemblea ha i seguenti compiti:
– nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
– nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
– approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sull’esclusione degli associati;
– delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
– delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO (Organo di amministrazione)
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1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall’Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di undici. Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l’art. 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall’art.26 del D.Lgs. 117/2017. 2. Il Consiglio Direttivo governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. 3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri. 4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all’anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. 5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno otto giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve. 6. L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all’elezione dei membri mancanti nella prima assemblea utile. 7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti: – elegge, al suo interno, il Presidente, il Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere, ed un Direttore – nomina un Referente Scientifico – predispone il bilancio d’esercizio, e se previsto il bilancio sociale, e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma; – realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa; – cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; – decide sull’avvio o l’interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale; – accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati; – è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente. 8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
9. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di proporre all’assemblea la nomina di · Un Presidente Onorario individuato fra i Soci che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente · Uno o più Consiglieri Onorari individuati fra i Soci Fondatori o fra i Soci che abbiano ricoperto il ruolo di Consigliere per almeno 2 mandati anche non consecutivi Le figure così individuate hanno unicamente compiti di rappresentanza e possono partecipare alle attività e riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
10. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di Invitare alle riunioni di Consiglio, in relazione ai temi trattati, auditori ai quali non spetta alcun diritto di voto.
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ART. 11- Il Presidente
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1. Il Presidente dell’associazione che è anche presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest’ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio. 2. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto. 3. Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea (almeno una volta all’anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all’anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta. Gestisce i conti correnti attraverso la piattaforma ON LINE con potere di conferimento di delega per l’operatività corrente. 4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli alla delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro trenta giorni. 5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. 6. Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali, provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente ed in particolare, convoca le assemblee ed i consigli direttivi predisponendo la necessaria documentazione e redigendone i verbali, predispone la relazione di missione, e, con la collaborazione del Tesoriere, predispone il bilancio di esercizio, verificando i flussi di cassa anche tramite l’accesso in consultazione ai conti bancari attraverso piattaforma ON LINE . 7. Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali ed alla tenuta/aggiornamento del “Libro Soci”, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, conserva i libri contabili, dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Presidente dell’associazione. Effettua operazioni di cassa su delega del Presidente con accesso diretto ai conti correnti anche attraverso accesso alla piattaforma ON LINE. Tiene i rapporti con gli istituti bancari dell’associazione e trasmette periodicamente al Presidente e al Collegio dei Revisori, se nominato, con cadenza trimestrale, la situazione dei conti intestati all’associazione. 8. Il Direttore, nominato dal Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l’associazione ed è responsabile dell’attuazione del programma e del raggiungimento degli obbiettivi approvati dall’assemblea ed opera secondo le indicazioni ricevuto dal Presidente e dal Consiglio Direttivo a cui riporta, provvede alla rendicontazione delle singole iniziative e raccolte fondi predisponendo specifiche relazioni da allegare al rendiconto di esercizio, promuove lo sviluppo dell’associazione, dei rapporti di collaborazione con Enti ed Associazioni, anche attraverso la stipula di accordi/convenzioni ed il presidio della comunicazione ed il coordinamento dei progetti ed iniziative svolte dai Consiglieri od affidati a singoli referenti/gruppi di Soci. Per la conduzione delle attività si avvale della collaborazione dei Consiglieri e dei Volontari. Collabora con il segretario alla predisposizione della documentazione necessaria per le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci. Opera in qualità di DELEGATO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ASSOCIAZIONE per l’effettuazione degli adempimenti previsti dal RUNTS, richieste di contributi, firma digitale della documentazione, ecc. attraverso l’accesso alle piattaforme del competente Ministero.
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ART. 12 – Organo di controllo
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1. L’Assemblea provvede alla nomina di un Organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del D.Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’art.2399 del Codice civile. I componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art.2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l’Assemblea assegnasse all’Organo di controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali. 2. L’Organo di controllo: – vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs..231/2001, qualora applicabili; – vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; – al superamento dei limiti di cui all’art.31 del D.Lgs.117/2017, può esercitare, su decisione dell’Assemblea, la revisione legale dei conti; – esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs.117/2017; – attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art.14 del D.Lgs.117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo. 3. L’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinate questioni.
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ART. 13 – Organo di Revisione legale dei conti
- E’ nominato solo nei casi previsti dall’ art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall’Assemblea all’Organo di Controllo di cui al precedente articolo.
ART. 14 – Comitato Scientifico
Il Referente Scientifico svolge funzioni consultive ed è scelto dal Consiglio Direttivo tra i non soci dell’associazione e fra personaggi di fama nazionale ed internazionale provenienti dall’ambito medico scientifico.
Resta in carica tre anni, rinnovabili.
Il Referente Scientifico esprime pareri obbligatori sulle attività scientifiche, sanitarie e di ricerca di cui all’art.2 del presente statuto e fornisce supporto al Presidente dell’associazione nell’ambito di aspetti scientifici.
ART. 14 – RISORSE
- L’associazione può assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati, nel rispetto degli artt.16, 17e 36 del D. Lgs.117/2017.
- L’associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio Direttivo ed intestato all’associazione.
ART. 15- Bilancio d’esercizio
- L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal Lgs. 117/ 2017.
- Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l’approvazione in Assemblea, l’organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal Lgs. 117/2017.
- L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 del Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
ART. 16 – Bilancio sociale
- Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l’associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
ART. 17- Libri sociali obbligatori
- L’associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
ART. 18- Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
- In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell’assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
- La deliberazione di scioglimento dell’Associazione è assunta dall’Assemblea in convocazione straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
ART. 19 – Statuto
- L’associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
- L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 20 – Disposizioni Varie
- Le cariche all’interno dell’Associazione sono ricoperte a titolo gratuito; l’Assemblea può tuttavia, in occasione di particolari incarichi, prevedere per il Presidente, per i membri del Consiglio Direttivo, o per i membri della Comitato Scientifico, il rimborso delle spese stabilendone i criteri, l’entità e le modalità entro i termini previsti dalla norma vigente.
- Qualsiasi propaganda politica o religiosa all’interno dell’Unione è vietata.
ART. 20 – (Disposizioni finali)
- Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.
